Dal Comune

Il Sindaco, con ordinanza n. 73 del 20/12/2021, ordina

 

E’ fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina):

a) per tutti i cittadini che partecipino a eventi e manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, in svolgimento all’aperto;

b) Per tutti i cittadini che stazionano all’aperto in prossimità degli Istituti scolastici nelle fasi di entrata e di uscita degli scolari e degli studenti;

c) Per tutti i cittadini in prossimità delle Chiese nella fase di entrata e di uscita dalle celebrazioni liturgiche.

 

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

i bambini di età inferiore ai sei anni;

le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;

 

La presente ordinanza, fatte salve le eventuali maggiori restrizioni che saranno adottate dalle Autorità di governo, è valida per il periodo: 21.12.2021–8.1.2022. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge.


ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE - MASCHERINE - ALL'APERTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE